Il possesso dello schiavo fuggito, Avvocato Davide Cornalba, Bruno Mafrici e Claudio Teseo

Avendo trattato la fuga del servo, chiarisce Bruno Mafrici, sebbene nella prospettiva della relativa cauzione, è necessario accennare ad una questione su cui la dottrina ha molto dibattuto : il possesso dello schiavo fuggito.

Cioè, dopo il verificarsi della fuga, il dominus ne manteneva il possesso?  Al riguardo, la giurisprudenza romana classica era suddivisa in due correnti opposte, l’una volta a negare, l’altra ad ammettere che, nell’ipotesi suddetta, il padrone continuasse ad avere il possesso. Si tratta, cioè, rispettivamente della scuola proculiana e di quella sabiniana. Altrimenti non resta che schierarsi con chi, come Schulz, contestando la classicità delle menzioni al riguardo, contesta l’esistenza dell’alternativa; o con chi, come la Giomaro, adduce una serie di considerazioni logico-processuali per accreditarla. Tra gli esponenti della prima, si trovano Nerva figlio, il cui pensiero è riferito da Paolo, e, pare, Pomponio: “Per servum, qui in fuga sit, nihil posse nos possidere Nerva filius ait… ” ancora, spiega sul continua l’Avvocato Davide Cornalba “… . sed nec per servum alienum, quem nos bona fide possidemus, dominus peculiari nomine ignorans usucapere poterit, sicuti ne per fugitivum quidem, quem non possidet”. Tra gli esponenti della seconda, Cassio, Giuliano, Paolo, Ulpiano e Gaio di cui si riporta qui un passo : D. 41,2,15 (Gai. 26 ad ed. prov.): Rem, quae nobis subrepta est, perinde intellegimur desinere possidere atque eam, quae vi nobis erepta est. Sed si is qui in potestate nostra est, subripuerit, quamdiu apud ipsum sit res, tamdiu non ammittimus possessionem, quia per huiusmodi personas adquiritur nobis possessio. Et haec ratio est, quare videamur fugitivum possidere, quod is, quemadmodum aliarum rerum possessionem intervertere non potest, ita ne suam quidem potest.

La spiegazione del passo di Pomponio a cura dell’Avvocato Davide Cornalba

Da  esso sembra evincersi chiaramente che il servo datosi alla fuga non  ha, comunque, la possibilità di cancellare il possesso che, su di lui, ha il suo dominus.

Questo orientamento, volto al mantenimento del possesso, fu col tempo nettamente prevalente, ma gli studiosi discutono ancora molto sul tema, in relazione all’animus.

Molti autori, infatti, ritengono di individuare la ragione della conservazione del possesso nel solo animo.

Tra questi, Bruno Mafrici individua il pensiero dell Rotondi che attribuisce a Paolo l’individuazione di tale giustificazione., Di avviso differente è lo Zamorani secondo cui, non essendo l’animus  elemento del possesso, non è idoneo a spiegarne la conservazione, in assenza di un esercizio corporale del possesso stesso.  Di tale opinione sono anche Maschi Perozzi, e Nicosi secondo cui  Paolo afferma il mantenimento del possesso sul fugitivus ma,  non ne dava la giustificazione suddetta (che, presumibilmente, è post – classica). 

Le considerazioni di Claudio Teseo

Va affrontata una  considerazione, suggerita dal seguente passo : D. 4,2,14,11 (Ulp. I. 11 ad ed): “…. et nihilo minus in rem ve/ ad exhibendum ve/ si qua alia ei competit actio ad eum recipiendum integra ei qui  vim passus est servabitur, ita ut, si dominus eum quoquo modo receperit is qui ex stipulatione convenitur exceptione tutus fiat”. Cioè, per Claudio Teseo, contemporaneamente alla cautio de persequendo servo, potevano essere esperite altre azioni (ad esempio la reivindicatio, l’actio ad exhibendum ). Ciò significa che la cauzione in esame aveva natura sussidiaria, era un mezzo ulteriore, un tentativo in più per consentire al creditore, di riottenere lo schiavo. Fermo restando, però, che, qualora lo scopo fosse stato raggiunto, a prescindere dalla cautio, il creditore non avrebbe più potuto esperire, contro il debitore-promittente, l’azione derivante dalla cauzione (a meno che, fosse disposto a rischiare di vedersi opporre una exceptio doli).

 

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La prescrizione del diritto al risarcimento del danno così come spiegato nel blog dell’Avvocato Davide Cornalba, avvocato di Lodi. Riceviamo e pubblichiamo il contenuto che segue dal team dell’Avv. Davide Cornalba.

Cos’è la prescrizione del diritto e come funziona? Scopriamolo insieme in questo articolo – credits: Avvocato Davide Cornalba.

Esistono due differenti tipologie di prescrizione del diritto una è chiamata presuntiva e l’altra estintiva sono completamente differenti l’una dall’altra sia per fondamento che per natura e disciplina. La prescrizione presuntiva consiste nella presunzione che un debito sia stato pagato o in qualche modo estinto definitivamente. Quindi il debitore non dovrà dimostrare di aver eseguito la prestazione ma dovrà essere il creditore a dimostrare che non è stato fatto. La seconda invece è quella estintiva ed è quella di cui andremo a parlare in questo articolo che riguarda l’inerzia del titolare del diritto che non lo esercita o non usa il tempo stabilito dalla legge per farlo. 

Che cos’è la prescrizione estintiva del diritto

In base agli articoli 2934 e 2963 ogni persona ha la possibilità di far valere i propri diritti per fare una richiesta di risarcimento per un determinato lasso di tempo già stabilito dalla legge, quando questo non avviene e nessuno presenta domanda di risarcimento nei tempi prestabiliti si va incontro alla prescrizione estintiva del diritto. Nessuno può modificare tale lasso di tempo dal momento che gli articoli prevedono tempi specifici per ogni tipologia di situazione.

Per chi è valida questa prescrizione?

Tutti quanti tranne i diritti indisponibili cioè quei diritti che non hanno un contenuto patrimoniale come ad esempio quelli derivati dalla responsabilità genitoriale. Perciò qualsiasi tipologia di diritto disponibile si manifesta potremo applicare la prescrizione del diritto, mentre per quanto riguarda ai diritti di proprietà di può intercedere solo attraverso la prescrizione acquisitiva. 

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Quando inizia e quanto dura la prescrizione?

La prescrizione ha inizio a partire dal giorno in cui il diritto sarebbe potuto essere esercitato, per quanto riguarda invece la durata troviamo due differenti tipologie:

  • Prescrizione ordinaria, prevede una durata di 10 anni, tranne per l’usucapione che in quel caso è di 20 anni.
  • Prescrizione brevi in questo caso prevede 5 anni. 

Come stabilire il tipo di termine di prescrizione da applicare?

CONTATTA L’AVVOCATO DAVIDE CORNALBA Sede di Milano: C.so di Porta Vittoria n. 18 – 20122 Milano Tel: +39 02 54101484 Fax: +39 02 5513503 

Sede di Lodi: Via XX Settembre, 51, 26900 Lodi LO Tel: +39 0371 420658 Fax: +39 0371 422228

Orari Lunedì 08:30–13, 15–19:00 Martedì 08:30–13, 15–19:00 Mercoledì 08:30–13, 15–19:00 Giovedì 08:30–13, 15–19:00 Venerdì 08:30–13, 15–19:00

Per poter stabilire che tipo di termine di prescrizione ci attende bisognerà capire se ci troviamo davanti ad una responsabilità contrattuale oppure una responsabilità extracontrattuale. Queste due tipologie di responsabilità sono molto diverse tra loro ma presentano anche dei punti in comune. La differenza essenziale è rappresentata dalla presenza o meno di un contratto tra le parti, quindi si parla di responsabilità contrattuale quando è presente un contratto tra i soggetti interessati, al contrario si parla di responsabilità extracontrattuale. 

Risarcimento del danno derivante da fatto illecito

In questo caso si va ad applicare l’articolo 2947 che prevede la prescrizione breve di 5 anni per il risarcimento di un danno illecito extracontrattuale. Al tempo stesso però quando il fatto riguarda la circolazione di veicoli allora il tempo scende a 2 anni. Nel caso in cui l’evento costituisca reato allora si passa a 10 anni e quindi ad una prescrizione più lunga. Il problema che sorge in questi casi è stabilire il giusto giorno da cui far partire la prescrizione che non sempre coincide con l’evento che si manifesta ma a volte arriva a coincidere con il giorno in cui ci si accorge di aver subito il danno.

MAGGIO 2021 – RASSEGNA STAMPA CORNALBA DAVIDE AVVOCATO

http://www.libriesocial.it/dopo-il-libro-lavv-davide-cornalba-firma-un-blog-420/

http://www.tuoblog.it/il-nuovo-blog-dellavv-davide-cornalba-dopo-lavventura-italiana-1269

http://www.my-post.it/parte-cosi-il-nuovo-blog-dellavvocato-davide-cornalba-di-lodi-1158

Quota 100: cosa succederà con il Governo Draghi

Le nuove normative sulla Pensione Commercianti 2022, come già anticipato, sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prima dell’insediamento del Governo Draghi. 

Ma cosa ne pensa l’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi?

Beh, la posizione del Premier è chiara: riformare il sistema strutturale delle pensioni è una priorità di questo Governo. 

Anche l’Europa sta pressando l’Italia affinché attui importanti riforme riguardo il sistema pensionistico. Ma alla richiesta del nostro Governo sull’accesso ad eventuali fondi comunitari (destinati interamente alla rifondazione del sistema-pensioni), la UE risponde affermando che si tratta di un problema esclusivamente italiano, nostrano, interno. 

Ancora una volta quindi c’è da guadagnarsi l’appoggio della UE, altrimenti risulterà veramente difficile riformare il sistema pensionistico italiano. 

Attualmente la Lega sta spingendo per la riconferma di Quota 100, il Movimento 5 Stelle invece si è già tirato indietro ed ha chiarito che il partito non pretende assolutamente la proroga di Quota 100. 

Sembrerà strano, ma il PD in questo caso si allinea con la Lega e spinge anch’esso per una proroga dell’attuale riforma pensionistica. Solo Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha esplicitamente chiesto la cancellazione di Quota 100.

Infine, risulta ancora non chiara la posizione di Fratelli d’Italia su questo tema.

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